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DL caccia: introdotto il principio di gestione della fauna selvatica

Anna Rufolo – Responsabile Politiche Comunitarie, Coordinatrice Settore Economico Cia-Agricoltori Italiani

Alla luce delle recentissima presentazione al Senato del Disegno di Legge di modifica della Legge 157/92, in materia di fauna selvatica e prelievo venatorio, molto attesa e da tempo richiesta, Cia-Agricoltori Italiani ha organizzato un incontro, lo scorso 4 luglio, con il Ministro Lollobrigida per un confronto aperto sul testo. Il dibattito parlamentare è entrato nel vivo, parallelamente è iniziato l’iter di audizioni in sede di Senato cui Cia-Agricoltori Italiani ha già preso parte, esponendo la propria posizione.

Relativamente ai contenuti principali, con il provvedimento si intende prima di tutto cambiare il titolo della legge e quindi viene introdotto il concetto di “gestione della fauna selvatica” per cui non ci si limita più alla protezione della fauna ma l’ambizione è quella di disciplinare strategie per la conservazione, il controllo e l’utilizzo del patrimonio faunistico.

Si interviene anche sul piano delle competenze perché, vista la riduzione delle funzioni delle province, sono estese le competenze regionali. Dai primi articoli del disegno di legge è evidente questa riassegnazione delle funzioni. Si interviene specificatamente sulla pratica venatoria e sui piani faunistico-venatori che si portano in ambito regionale. In materia di ambiti territoriali di caccia si prevede con il provvedimento una riorganizzazione spaziale, territoriale di competenza, ma anche gestionale in termini di organi direttivi.
È ammessa, infatti, come novità, una dimensione provinciale per la ripartizione del territorio, non solo sub-provinciale, e le unità negli organi direttivi sono previste in numero di 20, con aggiunta di un rappresentante dell’Enci; vengono dettagliate più precisamente le funzioni degli organi di gestione che dovrebbero favorire le sinergie tra attività agricole e venatorie, senza trascurare il miglioramento degli habitat.
Si contempla la possibilità di riconoscimento di aziende faunistico- venatorie in forma di impresa, quindi non più come soggetti senza finalità di lucro, con concessioni della durata di dieci anni, rinnovabili. Si interviene anche sul calendario venatorio introducendo maggiore flessibilità con estensione a fronte di valutazione di incidenza ambientale. Più complessivamente si interviene sui periodi di possibile attività venatoria e quindi viene introdotta la possibilità di estensione oltre la prima decade di febbraio, sentiti gli enti Ispra e Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale.

La portata innovativa del disegno di legge di interesse degli imprenditori agricoli così come dei proprietari e dei conduttori dei fondi, si concretizza in materia di controllo della fauna selvatica. Oltre all’annovero delle città metropolitane tra gli enti rientranti nei piani di controllo, è integrata la platea di soggetti di cui chi ha il coordinamento dei piani può avvalersi.
Proprietari e conduttori dei fondi dove si realizzano i piani di controllo, salvo possesso della licenza per l’esercizio venatorio e formazione riconosciuta, possono essere coinvolti negli stessi da chi attua il coordinamento; nel caso di piani di controllo numerico imprenditori, conduttori e proprietari possono svolgere specificatamente il controllo del cinghiale e, a compensazione, possono trattenere gli animali abbattuti, purché siano sottoposti ad analisi igienico sanitaria e non presentino rischi per la salute. Nei piani straordinari ci si può avvalere oltre che dei corpi di polizia, dei cacciatori abilitati e, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, delle guardie venatorie volontarie e private, dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione.
Su terreni nevosi, con deroga, sarebbe consentita non solo la caccia di selezione agli ungulati ma anche la braccata al cinghiale.

Per quanto riguarda i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione, è definito che un decreto interministeriale li individuerà su base cartografica, e al contempo, si apre a una più netta definizione dell’attività venatoria rispetto a zone di protezione speciali, con condizioni stabilite dall’ente di gestione. Infine, si introduce una sanzione pecuniaria a carico dei soggetti che ostacolano le attività di controllo e contenimento della fauna selvatica (150-900 euro).

Da tempo Cia-Agricoltori Italiani denuncia l’insostenibilità dell’attuale quadro normativo in materia di fauna selvatica e prelievo venatorio, in particolare per le conseguenze dirette sulle produzioni, sulla sicurezza delle imprese e sulla vivibilità dei territori rurali per cui il disegno di legge è occasione importantissima per introdurre interventi migliorativi che tengano conto dell’evoluzione, preservando un equilibrio efficace tra tutela ambientale, attività venatoria e salvaguardia dell’attività agricola. Nel testo ci sono importanti convergenze rispetto alle storiche richieste di Cia Agricoltori, su altri aspetti, in particolare sulla tutela di chi subisce danni, il suo impegno per l’implementazione rimane alto.

Anna Rufolo, caccia, calendario venatorio, fauna selvatica

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