Misure sulla qualità dell’aria

Dal 1° ottobre 2025 al 31 marzo 2026 saranno in vigore le misure previste dalla Regione Emilia-Romagna per salvaguardare la qualità dell’aria. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì entro le ore 11 si può verificare la qualità sul sito di ARPAE a questo LINK
In base al nuovo Piano regionale sulla qualità dell’aria (PAIR 2030) per i territori di pianura ovest, est e agglomerato di Bologna l’attività di abbruciamento è consentita:
- per soli due giorni nei mesi di marzo e ottobre. Ciò significa che non è più consentito svolgere attività di abbruciamento per tutto l’arco di tempo che va da marzo a ottobre come era previsto in precedenza, ma solo due giorni nel mese di marzo e di ottobre (per es. due giornate in ottobre o in marzo o in alternativa una giornata in ottobre ed una a marzo)
- per due giorni, nel periodo compreso dal 1° ottobre al 31 marzo di ciascun anno, solo se l’abbruciamento viene effettuato all’interno di una “zona montana o zona agricola svantaggiata”;
- per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall’Autorità fitosanitaria, nei mesi di ottobre e marzo, e nel periodo da ottobre a marzo solo se tali superfici ricadano in una “zona montana o zona agricola svantaggiata”
Le suddette deroghe per l’abbruciamento sono consentite solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria (bollino rosso) e non siano stati adottati provvedimenti di grave pericolosità per gli incendi boschivi ed esclusivamente in zone non raggiungibili dalla “viabilità ordinaria” ovvero da strade pubbliche e private percorribili da veicoli idonei alla raccolta dei residui vegetali.
L’attività di abbruciamento è consentita esclusivamente osservando le seguenti prescrizioni consultabili al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti.
Per quanto concerne l’attività di spandimento dei liquami, questa è possibile solo con le tecniche ammesse in situazioni emergenziali per la qualità dell’aria: sono sempre consentite l’iniezione diretta al suolo e l’interramento immediato contestuale alla distribuzione con l’utilizzo di più attrezzature contemporaneamente operanti dell’appezzamento. Le tecniche di spandimento ammesse, in quanto assimilabili a quelle appena citate in termini di contenimento delle emissioni di ammoniaca in atmosfera, sono;
• Fertirrigazione con liquami diluiti (contenuto in sostanza secca minore del 2%) e frazione liquida chiarificata generata dal trattamento di separazione meccanica dei liquami e del digestato. Sono ammesse la microirrigazione (a goccia) e la subirrigazione;
• Spandimento a bande, operato da barre orizzontali provviste di tubi rigidi terminanti con una scarpetta metallica di distribuzione a contatto con la superficie del suolo, cd. trailing shoe;
• Su colture in atto, inclusi i prati, iniezione superficiale a solchi aperti e a solchi chiusi, con solchi realizzati da erpici a denti o a dischi e liquame distribuito all’interno dei solchi;
• Iniezione diretta a solchi chiusi a profondità superiore ai 10 cm