Tariffe forfettarie annue per i controlli sanitari
Ai sensi del D.Lgs 32/21 – che disciplina l’applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari – ricordiamo che le aziende che hanno già presentato l’autodichiarazione nel 2022 dovranno ritrasmetterla solo in caso di variazioni delle informazioni richieste. L’invio dell’autodichiarazione è obbligatoria per tutte le nuove attività antecedenti all’1 luglio dell’anno precedente.
Ricordiamo, inoltre, che entro il 31 marzo di ogni anno le aziende che hanno autocertificato l’assoggettabilità al Decreto Legislativo 32/2021 riceveranno dalla Azienda Sanitaria Locale formale richiesta di pagamento della tariffa annuale prevista, corrispondente alla fascia di rischio attribuita allo/agli stabilimento/i; per l’espletamento del pagamento saranno concessi 60 giorni (art. 13 c. 3 D. Lgs. n. 32/21).
In caso di omessa trasmissione della autodichiarazione entro il 31 gennaio, ai sensi dell’articolo 13 comma 3, l’Azienda sanitaria locale applicherà comunque la tariffa prevista sulla base della fascia di rischio attribuita allo stabilimento sulla base dei dati in suo possesso.
Nel caso in cui l’operatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, non adempia, l’Azienda sanitaria locale applica la maggiorazione del 30 per cento all’importo, oltre agli interessi legali, ed emette nuova richiesta di pagamento. In caso di ulteriore inadempienza, l’Azienda ASL1 applica la procedura per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva, fino alla sospensione dei controlli ufficiali su richiesta.