CHIARIMENTI MEF IN TEMA DI IMU PER FABBRICATI COLLABENTI, RURALI STRUMENTALI E TERRENI AGRICOLI
Con una recente Risoluzione 16.11.2023, n. 4/DF, il MEF ha chiarito l’applicabilità/non applicabilità dell’IMU in presenza delle seguenti fattispecie:
fabbricati collabenti;
fabbricati rurali strumentali;
terreni agricoli in caso di conduzione associata.
Con riferimento ai fabbricati collabenti, ossia i fabbricati iscritti nella categoria catastale F/2, il MEF evidenzia innanzitutto che gli stessi, anche se privi di rendita catastale, rimangono beni immobili presenti nel Catasto dei fabbricati.
Non è pertanto ammesso considerare / (ri)qualificare tali immobili “terreni edificabili” (come sostenuto da alcuni Comuni).
La circostanza che i fabbricati collabenti siano “privi di rendita” li porta ad essere esclusi dal novero dei fabbricati imponibili ai fini IMU, che, come sopra riportato, sono esclusivamente quelli “con attribuzione di rendita”.
Con riferimento invece ai fabbricati rurali ‘art. 1, comma 750, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) prevede l’aliquota IMU ridotta dello 0,1% (che i Comuni possono ridurre fino all’azzeramento) per i fabbricati rurali strumentali.
Per l’applicabilità del trattamento agevolato riservato ai fabbricati in esame il MEF precisa che è da ritenersi priva di fondamento la pretesa del Comune di subordinare l’applicazione dell’aliquota IMU prevista per i fabbricati rurali strumentali alla:
sussistenza della qualifica di coltivatore diretto / IAP in capo al soggetto passivo IMU o all’utilizzatore
dell’immobile;
presentazione di specifica documentazione attestante lo svolgimento dell’attività agricola.
Ciò in considerazione del fatto che, per individuare un fabbricato rurale strumentale, occorre fare esclusivo riferimento al classamento nella categoria catastale D/10 o all’apposizione della relativa specifica annotazione negli atti catastali prevista dall’art. 13, comma 14-bis, DL n. 201/2011;
A conferma di tali posizioni del MEF, la Corte di Cassazione:
nella sentenza 24.8.2021, n. 23386, è giunta alla conclusione che la ruralità dei fabbricati oggetto del
beneficio fiscale è correlata esclusivamente al dato catastale;
nella sentenza 24.3.2010, n. 7102, ha sancito che, qualora un fabbricato sia stato catastalmente classificato come “rurale”, resta precluso ogni accertamento, in funzione della pretesa assoggettabilità ad IMU del fabbricato medesimo, che non sia connesso ad una specifica impugnazione della classificazione catastale riconosciuta dall’Amministrazione competente.
Quindi i comuni per disconoscere la ruralità del fabbricato strumentale devono impugnare la classificazione della classificazione catastale.
Infine con riferimento ai terreni agricoli si ricorda che i terreni agricoli sono esenti IMU a condizione che siano posseduti e condotti dai coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola, e dalle società agricole di cui all’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Con riferimento alla diffusione della conduzione associata dei terreni attraverso la stipula di:
contratti di rete agricoli ;
contratti di compartecipazione agraria per le coltivazioni stagionali a seguito dei quali il coltivatore diretto / IAP / società agricola, possessore dei terreni, conduce per un determinato numero di anni (contratto di rete) o per alcuni mesi all’anno (contratto di compartecipazione agraria) i propri terreni, solitamente, con un altro imprenditore agricolo, il MEF giunge alla conclusione che, considerata la natura dei predetti contratti, che prevede la gestione condivisa del terreno, “non può ritenersi che venga meno il requisito oggettivo della conduzione che legittima l’applicazione del regime di favore” in esame.